Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966. Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967. Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art4 · fonte del testo