Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni. La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procedera' direttamente all'accertamento delle imposte dovute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art5 · fonte del testo