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Le societa' concessionarie dei servizi telefonici hanno la facolta' di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che per legge siano, in tutto o in parte, equiparati ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonche' gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie. Le societa' stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art6 · fonte del testo