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E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe': ((a) per i bovini: vitello, bovino adulto));
- b)per i bufalini: bufalo, annutolo;
- c)per gli equini: (categoria unica) equino;
- d)per gli ovini: agnello, ovino adulto;
- e)per i suini: (categoria unica) suino;
- f)per i caprini: capretto, caprino adulto. Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura "congelata".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 20 marzo 1977
