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E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe':
- a)per i bovini: vitello, bovino adulto;
- b)per i bufalini: bufalo, annutolo;
- c)per gli equini: (categoria unica) equino;
- d)per gli ovini: agnello, ovino adulto;
- e)per i suini: (categoria unica) suino;
- f)per i caprini: capretto, caprino adulto. COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1977, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 MARZO 1977, N. 63. ((Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni)).
Testo in vigore dal 11 marzo 1983 al 11 agosto 2004
