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E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe':

  • a)per i bovini: vitello, bovino adulto;
  • b)per i bufalini: bufalo, annutolo;
  • c)per gli equini: (categoria unica) equino;
  • d)per gli ovini: agnello, ovino adulto;
  • e)per i suini: (categoria unica) suino;
  • f)per i caprini: capretto, caprino adulto. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1977, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 MARZO 1977, N. 63)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1977 al 11 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art2 · fonte su Normattiva