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Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purche' non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte. Le autorita' comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densita' della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori. Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validita' della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano gia' titolari.
Testo in vigore dal 13 aprile 1964 al 20 marzo 1977
