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((Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati)).
Testo in vigore dal 20 marzo 1977 al 2 febbraio 2000
