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((Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1977 al 2 febbraio 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1977

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1964 al 20 marzo 1977. 99 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute tolto: quelle aggiunto: carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, tolto: purche' non aggiunto: ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, tolto: ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre aggiunto: che devono essere vendute in spacci a tolto: parte. Le autorita' comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densita' della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori. Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validita' della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano gia' titolari aggiunto: cio' esclusivamente destinati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art3 · fonte del testo