Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1 luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:

  • a)l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
  • b)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
  • c)il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni. A decorrere dal 1 luglio 1956, e' anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1411~art2 · fonte del testo