Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme

Art. 10 — Operazioni a mezzo di istituti di credito

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art10 · fonte del testo