Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purche' presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione. Nel caso pero' di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art20 · fonte del testo