Art. 25 — Annotazione
Dell'ipoteca o altro vincolo e' fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti. Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finche' non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
