Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 27 — Trasporto delle annotazioni
Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
