A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca. Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono pero' annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonche' il diritto di prelazione a favore di altri enti.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art28 · fonte del testo