Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 148 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime. "Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti le Amministrazioni stesse. "Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. "Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art12 · fonte del testo