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L'art. 148 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime. "Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti le Amministrazioni stesse. "Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. "Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art12 · fonte del testo