Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 149 del testo unico predetto e abrogato e sostituito dal seguente: "Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:
- 1)storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
- 2)applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 3)acquisto di azioni industriali;
- 4)impieghi di danaro che eccedono nell'anno le L. 2.000.000, quando non si valgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 5)alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, (quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
- 6)locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000;
- 7)assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 8)regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
- 9)creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
- 10)liti attive o passive e transizioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato".
Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008
