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Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici". L'ultimo capoverso dello stesso articolo e' abrogato e sostituito dal seguente: "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

  • a)se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore al 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
  • b)se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
  • c)se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art16 · fonte del testo