Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'art. 296 del testo unico preletto e' abrogato e sostituito dal seguente: "I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, e' consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art17 · fonte del testo