Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 343 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. "Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorita' negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento e' applicabile il disposto dell'art. 5. "Resta salva, in ogni caso, la facolta' conferita a Governo con l'art. 6".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art18 · fonte del testo