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Il primo comma dell'art. 296 del testo unico preletto e' abrogato e sostituito dal seguente: "I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, e' consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte".
Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008
