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L'art. 343 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. "Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorita' negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento e' applicabile il disposto dell'art. 5. "Resta salva, in ogni caso, la facolta' conferita a Governo con l'art. 6".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art18 · fonte del testo