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E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: "Ciascun contribuente puo' a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. "La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione. "Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, puo' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa".
Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008
