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E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: "Ciascun contribuente puo' a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. "La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione. "Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, puo' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1975

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1975

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 191…

    Art. 23 Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art23 · fonte del testo