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Il primo e il secondo comma dell'art. 106 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000. "Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformita' alle leggi ed ai regolamenti".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art9 · fonte del testo