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Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso e' data facolta' al Ministro per la guerra di sospendere, per tutte le armi, corpi e servizi o per alcuni di essi, i corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo del Regio esercito o, comunque, di ridurne la durata.
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 24 giugno 1948
