Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1942 al 24 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso e' data facolta' al Ministro per la guerra di sospendere, per tutte le armi, corpi e servizi o per alcuni di essi, i corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo del Regio esercito o, comunque, di ridurne la durata.

Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 24 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art10 · fonte del testo