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Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso e' data facolta' al Ministro per la guerra di sospendere, per tutte le armi, corpi e servizi o per alcuni di essi, i corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo del Regio esercito o, comunque, di ridurne la durata.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 1948, n. 751
2Il D.Lgs. 3 aprile 1948, n. 751 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, e' prorogata al 15 aprile 1948." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le suddette modifiche hanno effetto dal 15 aprile 1947.
Testo in vigore dal 24 giugno 1948 al 26 luglio 1951
