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[1]La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, tranne l'art. 8 che ha effetto dal 13 maggio 1941-XIX e gli articoli 10 e 11 che hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi a dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 marzo 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art12 · fonte del testo