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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. 292 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: L'art. 1, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, e' sostituito dal seguente:

tolto: « La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

tolto: « Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni;

tolto: 1) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

tolto: 2) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

tolto: 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

tolto: 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;

tolto: 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: 32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

tolto: 36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

tolto: « Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

tolto: 3) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

tolto: 4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

tolto: Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2 ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art2 · fonte del testo