Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. 292 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: L'art. 1, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, e' sostituito dal seguente:
tolto: « La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.
tolto: « Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni;
tolto: 1) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;
tolto: 2) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:
tolto: 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;
tolto: 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;
tolto: 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;
tolto: 32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;
tolto: 36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.
tolto: « Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;
tolto: 3) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;
tolto: 4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.
tolto: Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2 ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art2 · fonte del testo