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[1]L'art. 1, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, e' sostituito dal seguente:

[2]« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

[3]« Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni;

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;
  • 2)aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

[4]28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

[5]32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;

[6]32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

[7]32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

[8]36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

[9]« Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

  • 3)essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

[10]Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2 ».

Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

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