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[1]Nell'art. 2, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, l'ultimo comma del n. 1 e' sostituito dal seguente:
[2]« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, debbono avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina, ottenuta la quale frequentano presso la scuola centrale carabinieri Reali un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
