Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. 287 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'art. 27, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, e' sostituito dal seguente:
tolto: « La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
tolto: « La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
tolto: a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
tolto: b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
tolto: c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma
tolto: d) dai marescialli maggiori dei Carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al colloca. mento a riposo per aver compito il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.
tolto: « I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquantacinque anni ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art7 · fonte del testo