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In deroga a quanto e' prescritto dall'art. 1, n. 2, quinto comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, quale risulta sostituito dall'art. 2 della presente legge, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 3, n. 1, per essere nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa, non devono avere superato, all'atto di detta nomina, i 36 anni di eta'.
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
