Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e' modificato come segue: « Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneita', come all'art. 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai tenenti del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'Accademia di cui all'art. 2, assumendo pari data di anzianita' ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-24;353~art1 · fonte del testo