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L'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e' modificato come segue: « Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneita', come all'art. 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai tenenti del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'Accademia di cui all'art. 2, assumendo pari data di anzianita' ».

Testo in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;353~art1 · fonte del testo