Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e' sostituito dal seguente: «I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'art. 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianita' di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e di cui all'art. 3 e che dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-24;353~art2 · fonte del testo