Art. 2
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L'art. 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e' sostituito dal seguente: «I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'art. 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianita' di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e di cui all'art. 3 e che dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei».
Testo in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
