Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 16 settembre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I commi secondo e terzo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono sostituiti dai seguenti: "La Sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, puo' rimettere il ricorso all'adunanza plenaria". "Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art5 · fonte del testo