Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per difetto di rilevanza. Il giudizio a quo , infatti, ha per oggetto gli atti di ricusazione di una lista da una competizione elettorale che, al momento in cui l'ordinanza di rimessione è stata emessa, non si era ancora svolta. Pertanto, l'avvenuto svolgimento della competizione elettorale, con la partecipazione della lista presentata dai ricorrenti, non ha effetti sulla rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo - che ha sospeso il giudizio in sede cautelare - deve ancora pronunciarsi sul merito del ricorso.
Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante <<Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo>>) - nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso (proposto avverso le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali), unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza, dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso - in quanto non sussiste alcun attuale e ragionevole fondamento del diverso regime di decorrenza di tale termine rispetto a quello previsto per l'analoga ipotesi di ricorso in materia di eleggibilità, attesa altresì l'unicità del modello procedimentale voluto dalla legge, nonostante la diversità delle situazioni azionate. Inoltre, configurandosi nella specie una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dalla effettiva conoscibilità del 'dies a quò di decorrenza, l'interessato viene a trovarsi in condizione di non poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli per esercitare un'azione, che potrebbe quindi essere 'inutiliter datà, con conseguente reale rischio di vanificazione della situazione giuridica protetta. - S. nn. 93/1965, 30/1967 e 49/1968. - Sulla "effettiva conoscibilità del 'dies a quò di decorrenza, quale elemento coessenziale al diritto di difesa", v., 'ex multis', S. n. 223/1993. - Cfr., altresì, S. nn. 201/1993, 185/1988, 881/1988, 120/1986, 156/1986, 15/1977. red.: G. Leo
Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice prefetti) e vengono scelti su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa di per sé non sarebbe ragione di illegittimità costituzionale (sent. n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica Amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente è accentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Perciò la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Gli altri tre componenti sono designati, con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione. Questo tipo di scelta di per sé non sarebbe illegittimo, anche perché il legislatore, non consentendo più d'una designazione per votante, si è preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali. L'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli provinciali, non è del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e ciò, non perché essi siano in un certo senso giudici "in causa propria", ma perché, al cessare del quinquennio, la designazione può essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Da ciò ne deriva altresì che sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le disposizioni sulla procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale".
Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, assunta dal giudice a quo quale diritto vivente, prevede che i ricorsi contro gli atti immediatamente lesivi del procedimento elettorale possano essere proposti solo dopo la proclamazione degli eletti. Invero, l'ordinanza di rimessione è formulata in modo perplesso e contraddittorio, posto che il rimettente, per un verso, assume come diritto vivente l'interpretazione della norma fatta propria dall'Adunanza plenaria, mentre, per altro verso, rileva come, anche dopo detto intervento, la norma sia stata oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Pertanto, in assenza di un diritto vivente, la questione sollevata si risolve in un tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una diversa interpretazione.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in…
Art. 24 cost. · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
La disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali, riguardando l'esercizio della funzione giurisdizionale (e non già l'organizzazione giudiziaria in senso stretto), non può essere valutata, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, in relazione al principio di buon andamento della p.a., contenuto nell'art. 97, comma primo, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalità dell'art. 83, n. 11, comma quinto, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, così come sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966 n. 1147, in quanto limita alle risultanze documentali i mezzi di prova utilizzabili nei giudizi elettorali). - V. massima precedente.
Art. 97 cost. · Art. 5 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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