Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 16 settembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per la perenzione dei ricorsi, e' ridotto a due anni. Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti; tuttavia, le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto, possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato art. 40.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art6 · fonte del testo