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I commi secondo e terzo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono sostituiti dai seguenti: "La Sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, puo' rimettere il ricorso all'adunanza plenaria". "Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 16 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art5 · fonte del testo