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[1]All'art. 1, primo comma, del citato testo unico e' sostituito il seguente:

[2]«Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di eta'».

[3]All'art. 49, n. 4, del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e' sostituito il seguente:

[4]«Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di eta'».

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 29 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1144~art2 · fonte del testo