Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'art. 84, primo comma, del citato testo unico e' sostituito il seguente:
tolto: L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai nn. 12, 13, 14, i dell'articolo 83 e' consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia di fatto gia' fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse seconda e terza categoria».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1144~art4 · fonte del testo