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E' in facolta' del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
