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E' in facolta' del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1144~art3 · fonte del testo