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[1]All'art. 84, primo comma, del citato testo unico e' sostituito il seguente:

[2]L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai nn. 12, 13, 14, i dell'articolo 83 e' consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia di fatto gia' fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse seconda e terza categoria».

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1144~art4 · fonte del testo