Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel comma B) dell'art. 78 del testo unico, di cui agli articoli precedenti, prima delle parole «ferme restando pero'», sono aggiunte le seguenti: «esclusa per i sottotenenti di vascello la frequenza al corso superiore».
Testo in vigore dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
