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[1]Per gli ammiragli di divisione gia' in soprannumero alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, rimane fermo il disposto dall'art. 12 della legge stessa.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Sirianni - Gazzera - Balbo - Ciano - Jung.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1787~art5 · fonte del testo