Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli ammiragli di divisione gia' in soprannumero alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, rimane fermo il disposto dall'art. 12 della legge stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Sirianni - Gazzera - Balbo - Ciano - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
