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[1]I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualita' morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualita' militari, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esami o da corsi di istruzione e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianita'.
[2]Tale avanzamento puo' essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. I marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti potranno pero' conseguirlo quando abbiano raggiunto la meta' dell'anzianita' minima prescritta per l'avanzamento ad anzianita'; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori quando abbiano raggiunto la meta' del ruolo dei sottufficiali del proprio grado; i caporali maggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianita'.
[3]I sergenti maggiori e i marescialli ordinari, non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre averci compiuto il periodo minimo di servizio presso i reparti di truppa, stabilito dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938
