Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1938 al 13 agosto 1940. Leggi il testo vigente →

[1]((I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualita' morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualita' militari, possono essere promossi al grado superiore a scelta per meriti eccezionali indipendentemente da esami o da corsi di istruzione.

[2]Tale avanzamento puo' essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. Per conseguire l'avanzamento predetto i marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti raffermati devono pero' aver raggiunto la meta' della anzianita' minima prescritta per l'avanzamento ad anzianita'; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori la meta' del ruolo dei sottufficiali del proprio grado. I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguirlo indipendentemente da qualsiasi anzianita'.

[3]I sergenti maggiori e i marescialli ordinari non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre aver compiuto il periodo minino di servizio presso i reparti di truppa, stabilito per l'avanzamento ad anzianita'.

[4]Le promozioni a scelta per meriti eccezionali ai gradi di maresciallo capo e maresciallo maggiore possono essere conferite nella proporzione di una su otto promozioni ad anzianita' e su due a scelta.

[5]Il numero annuale delle promozioni a scelta per meriti eccezionali dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati non puo' superare la misura del decimo delle vacanze annuali rispettivamente negli organici dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti e dei sergenti maggiori raffermati.

[6]I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguire la promozione a scelta per meriti eccezionali nella proporzione non superiore a un decimo delle vacanze negli organici stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche)).

Testo in vigore dal 6 ottobre 1938 al 13 agosto 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 1938

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938. 28 parole tolte, 134 parole aggiunte in 6 capoversi.

… importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualita' militari, possono essere promossi al grado superiore aggiunto: a scelta per meriti eccezionali indipendentemente da esami o da corsi di istruzione tolto: e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianita'.

Tale avanzamento puo' essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. tolto: I aggiunto: Per conseguire l'avanzamento predetto i marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti tolto: potranno pero' conseguirlo quando abbiano aggiunto: raffermati devono pero' aver raggiunto la meta' tolto: dell'anzianita' aggiunto: della anzianita' minima prescritta per l'avanzamento ad anzianita'; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori tolto: quando abbiano raggiunto la meta' del ruolo dei sottufficiali del proprio gradotolto: ; iaggiunto: . I caporali maggiori, i caporali e i soldati aggiunto: possono conseguirlo indipendentemente da qualsiasi anzianita'.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinaritolto: , non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre tolto: averci aggiunto: aver compiuto il periodo tolto: minimo aggiunto: minino di servizio presso i reparti di truppa, stabilito tolto: dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta aggiunto: per l'avanzamento ad anzianita'.

aggiunto: Le promozioni a scelta per meriti eccezionali ai gradi di maresciallo capo e maresciallo maggiore possono essere conferite nella proporzione di una su otto promozioni ad anzianita' e su due a scelta.

aggiunto: Il numero annuale delle promozioni a scelta per meriti eccezionali dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati non puo' superare la misura del decimo delle vacanze annuali rispettivamente negli organici dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti e dei sergenti maggiori raffermati.

aggiunto: I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguire la promozione a scelta per meriti eccezionali nella proporzione non superiore a un decimo delle vacanze negli organici stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art11 · fonte del testo