Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 luglio 1940, n. 1081.
Abrogato dal 13 agosto 1940
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Articolo abrogato dalla l. 6 luglio 1940, n. 1081.
Abrogato dal 13 agosto 1940
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1938 al 13 agosto 1940. 286 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualita' morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualita' militari, possono essere promossi al grado superiore a scelta per meriti eccezionali indipendentemente da esami o da corsi di istruzione.
tolto: Tale avanzamento puo' essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. Per conseguire l'avanzamento predetto i marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti raffermati devono pero' aver raggiunto la meta' della anzianita' minima prescritta per l'avanzamento ad anzianita'; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori la meta' del ruolo dei sottufficiali del proprio grado. I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguirlo indipendentemente da qualsiasi anzianita'.
tolto: I sergenti maggiori e i marescialli ordinari non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre aver compiuto il periodo minino di servizio presso i reparti di truppa, stabilito per l'avanzamento ad anzianita'.
tolto: Le promozioni a scelta per meriti eccezionali ai gradi di maresciallo capo e maresciallo maggiore possono essere conferite nella proporzione di una su otto promozioni ad anzianita' e su due a scelta.
tolto: Il numero annuale delle promozioni a scelta per meriti eccezionali dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati non puo' superare la misura del decimo delle vacanze annuali rispettivamente negli organici dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti e dei sergenti maggiori raffermati.
tolto: I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguire la promozione a scelta per meriti eccezionali nella proporzione non superiore a un decimo delle vacanze negli organici stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1940, N. 1081
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art11 · fonte del testo