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[1]Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art. 11, decidono esclusivamente:

[2]il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale;

[3]il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;

[4]il comandante del Corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).

[5]Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorita' gerarchica.

[6]Dette proposte, pero', devono pervenire all'autorita' cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1°, di 2° e di 3° grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorita' chiamate a pronunciarsi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 13 agosto 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art12 · fonte del testo